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   Lo statuto di ASATI


Statusto - Allegato A Scarica il file Pdf Verbale Assemblea Associazione Azionisti Telecom Italia 13-7-2018 Scarica il file Pdf
Verbale Assemblea Associazione Azionisti Telecom Italia 5-9-2014 Scarica il file Pdf

CODICE FISCALE = 96369110588

Articolo 1

(Denominazione, Sede e Durata)

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e dell'articolo 141 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, un'Associazione denominata "AS.A.T.I. - Associazione Azionisti Telecom Italia". L'Associazione ha sede in Roma. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

(Scopo Associativo)

L'associazione e' senza scopo di lucro e ha come finalita' l'informazione, il coordinamento e la tutela di tutti gli associati, azionisti della societa' "Telecom Italia S.p.A.", relativamente alle vicende industriali, commerciali e finanziarie della societa' medesima e del gruppo di cui essa e' parte. In tal contesto l'Associazione opera al fine di rendere maggiormente consapevole e agevole l'esercizio dei diritti, patrimoniali e amministrativi, nella predetta societa' da parte degli associati, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla sezione III, Capo II, Titolo III, Parte IV, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e dai relativi provvedimenti applicativi. Nel perseguimento dello scopo l'Associazione potra' svolgere opera di proselitismo, sensibilizzazione e informazione di tutto l'azionariato "Telecom Italia S.p.A.", nonche' esercitare deleghe di voto rilasciate anche da azionisti non associati, purche' nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'articolo 2372 del Codice Civile e dalla procedura di sollecitazione disciplinata nella menzionata sezione dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58. L'associazione non esercita attivita' d'impresa, salvo quelle attivita' che siano direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo come, a mero titolo di esempio, la stampa e la diffusione di materiale informativo, l'effettuazione di sondaggi di opinione, l'organizzazione di convegni, la raccolta di deleghe e l'esercizio del voto. L'Associazione potra' altresi' sostenere o aderire a iniziative e progetti che rientrino nelle finalita' suddette, da chiunque promosse.

Articolo 3

(Patrimonio e Entrate dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:

  • dai beni mobili e immobili che diverranno di proprieta' dell'associazione;
  • da eventuali fondi di riserva istituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, da chiunque effettuati;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  • dalle quote associative nella misura annualmente deliberata dall'assemblea;
  • dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o di partecipazioni alle stesse;
  • da contributi pubblici e privati, anche esteri o di organismi internazionali;
  • dai proventi per lo svolgimento delle attivita' strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;

Articolo 4

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

  • L'Assemblea degli associati;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Vice Presidente;
  • Il Segretario-Tesoriere.

Articolo 5

(Acquisto e perdita della qualita' di Associato)

Possono entrare a far parte della Associazione, senza discriminazione alcuna, tutte le persone fisiche, che condividono i fini dell'Associazione, si impegnino ad osservare lo Statuto, e siano proprietari di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 % del capitale sociale della "Telecom Italia S.p.A.", rappresentato da azioni con diritto di voto. Sono associati le persone, la cui domanda di ammissione verra' accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa, se prevista. La qualifica di associato si perde per decesso, per dimissioni, per morosita', per la perdita della qualifica di socio della "Telecom Italia S.p.A.", per esclusione per gravi motivi. La morosita' e' dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'esclusione per gravi motivi e' votata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Ogni modifica relativa alla consistenza delle partecipazioni e alla titolarita' del diritto di voto dell'associato nella "Telecom Italia S.p.A." deve essere comunicata dall'associato al Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla modifica medesima. Gli associati che si siano dimessi o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, ne' hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6

(Prestazioni d'opera degli associati)

Gli associati, nei limiti delle loro capacita' e disponibilita' di tempo, partecipano, alle iniziative dell'associazione che si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati. L'attivita' degli associati prestata a favore dell'Associazione non potra' essere retribuita in alcun modo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, entro i limiti e alle condizioni stabilite dall'Assemblea.

Articolo 7

(Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea, quando regolarmente costituita, rappresenta la universalita' degli associati e le sue deliberazioni prese in conformita' del presente statuto, vincolano tutti gli associati, ancorche' non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Articolo 8

(Convocazione, svolgimento e deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea e' convocata dal Consiglio Direttivo di regolamento una volta l'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato (email, posta certificata o fax). E' altresi' convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunita' ovvero entro 20 giorni dalla richiesta fattane da un terzo dei Consiglieri o da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea e' validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la meta' degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni, in entrambi i casi, sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie e' in ogni caso necessaria la presenza di almeno la meta' degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'avviso di convocazione deve stabilire il luogo, il giorno e l'ora della riunione e deve essere comunicato a ciascun associato almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. L'Assemblea di seconda convocazione non puo' essere tenuta nel medesimo giorno fissato per la prima. Ogni associato in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto di voto. Per l'esercizio del proprio diritto di voto in Assemblea ogni associato deve comunicare per iscritto (email, posta certificata o fax) la propria partecipazione con minimo tre giorni di anticipo rispetto alla data di 1^ convocazione. Ogni associato con semplice delega scritta (email, posta certificata, fax) potra' farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi il Presidente e' eletto dall'Assemblea. Chi presiede accerta la regolare costituzione dell'assemblea, la dirige con pieni poteri, ne regola la discussione e stabilisce le modalita' delle singole votazioni, che comunque devono consentire l'individuazione degli associati dissenzienti. Il segretario-tesoriere assiste il Presidente nell'Assemblea, provvedendo alla relativa verbalizzazione; in mancanza di questi le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un associato designato dall'Assemblea. Ogni deliberazione dell'Assemblea deve risultare e essere trascritta nell'apposito libro verbali e recare la sottoscrizione di chi l'ha presieduta e del verbalizzante.

Articolo 9

(Consiglio Direttivo)

La questione dell'Associazione e' affidata a un Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea ede e' composto da un minimo di tre a un massimo di quindici Consiglieri, secondo quanto determinato dall'Assemblea stessa. I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui venga meno uno o piu' Consiglieri per qualsiasi ragione nel corso del biennio, ma rimangano in carica almeno la meta' di essi , il Consiglio provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea utile, che deve comunque essere convocata entro tre mesi. I nuovi Consiglieri scadono dalla carica insieme agli altri componenti del Consiglio, anche se rimasti in carica per un periodo inferiore al biennio. Qualora vengano meno oltre la meta' dei Consiglieri, deve essere con covata senza indugio l'Assemblea, dal Presidente o da chi ne fa le veci, per la nomina di un nuovo Consiglio. Nessun compenso o indennita' di carica e' dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, per le attivita' svolte nell'interesse dell'Associazione, entro i limiti e alle condizioni stabilite dall'Assemblea.

Articolo 10

(Sanzioni per i Consiglieri inadempienti)

Il Consigliere che effettui piu' di tre assenze consecutive in Consiglio o che comunque non sia risultato presente almeno la meta' delle assemblee convocate nel corso dell'anno solare, senza motivi riconosciuti urenti dal Consiglio, decade dalla carica. Il Consiglio, con deliberazione presa all'unanimita', puo' dichiarare temporaneamente sospeso dalle sue funzioni il Consigliere che si sia reso colpevole di gravi inadempienze o abbia operato in maniera tale da gettare discredito sull'Associazione. In tali casi deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per deliberare la revoca del Consigliere sospeso ed eventualmente la sua esclusione dall'Associazione.

Articolo 11

(Presidente, Vice Presidente e Segretario-Tesoriere)

Il Presidente, il vice Presidente e il segretario-Tesoriere vengono nominati dagli associati al momento della costituzione della Associazione, successivamente il Consiglio, a scrutinio segreto, nomina nel proprio seno il vice Presidente e il Segretario-Tesoriere. Il Consiglio direttivo decide inoltre la durata del mandato del vice Presidente che non puo' eccedere i 2 anni e comunque non oltre il mandato dello stesso Consiglio Direttivo. Il Presidente e' nominato direttamente dall'Assemblea e il mandato dura 4 anni.

Articolo 12

(Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno per deliberare un ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota associativa da proporre all'Assemblea. Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede. In caso di assenza giustificata da motivo grave, ciascun Consigliere puo' delegare ad altro membro il diritto di voto con semplice delega scritta. Il consiglio e' presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza di questi dal piu' anziano di eta' dei presenti. Dalle riunioni del Consiglio verra' redatto su apposito libro, il relativo verbale, che verra' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere, svolgente funzioni di Segretario.

Articolo 13

(Competenze del Consiglio)

Il Consiglio Direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e per l'adozioni di tutte le iniziative volte al perseguimento dello scopo associativo. Il presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e curano l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza il Presidente puo' esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Articolo 14

(Raccolta delle deleghe di voto tra gli associati e esercizio del voto ai sensi del D.L.gvo. n.58 del 1998)

Alla raccolta delle deleghe di voto tra gli associati ai sensi del Decreto Legislativo n.58 del 1998 l'associazione potra' ricorrere solo qualora al momento del lancio della raccolta sia composta da almeno cinquanta associati. La raccolta delle deleghe di voto tra gli associati per l'esercizio del voto nelle assemblee della "Telecom Italia S.p.A." e' esercitata mediante diffusione, con qualsiasi mezzo, del modulo di delega, in conformita' alle norme in materia vigenti. La delega e' esercitata dal legale rappresentate dell'Associazione o da chi ne fa le veci. IL rappresentante legale e' tenuto a esercitare le deleghe rispettando le istruzioni ricevute anche qualora queste siano in contrasto con gli indirizzi deliberati dall'assemblea degli associati o dal consiglio direttivo. L'associato non e' tenuto a conferire la delega. La delega di voto e' sottoscritta dal delegante, e' revocabile e puo' essere conferita soltanto per singole assemblee gia' convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non puo' essere rilasciata in bianco e deve indicare la data, il nome del delegante e le istruzioni di voto. La delega puo' essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega.

Articolo 15

(Voto per conto di azionisti non associati)

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall'articolo 2372 del Codice Civile o dalla procedura di sollecitazione delle deleghe di voto disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 1992, l'associato potra' promuovere il rilascio di deleghe ed esercitare il voto anche per conto di azionisti della "Telecom Italia S.p.A." che non siano associati.

Articolo 16

(Esercizio sociale e bilanci)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo dovra' procedere rispettivamente alla redazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e di quello preventivo per l'anno a venire da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 17

(Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'Associazione, l'Assemblea, con la detta maggioranza, provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori e deliberera' in ordine alla devoluzione del patrimonio a favore di altra analoga associazione ovvero a favore della societa' "Telecom Italia S.p.A."

Articolo 18

(Norma di Rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento applicabili, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 19

(Disposizione Transitoria)

In deroga a quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del presente statuto, sino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58, la raccolta delle deleghe da parte dell'Associazione e l'esercizio del voto nelle assemblee della "Telecom Italia S.p.A." restano disciplinati dall'articolo 2372 del Codice Civile.

   
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